Vorrei conoscere la disciplina del lavoro prevista per Hostess, Promoter e Steward

La disciplina del lavoro prevede diverse possibilità di inquadramento del personale utilizzato, in base alle caratteristiche e durata del lavoro da svolgere.
Ad esempio, per lavorare come Steward negli stadi o come Commessa in un negozio, è necessario utilizzare un contratto di tipo subordinato (es. a tempo determinato o intermittente) mentre per altri lavori dove la mansione possa essere svolta in completa autonomia (es. lavori di traduzione/interpretariato o gestione stand e promozioni) si potrà optare per un contratto di lavoro autonomo (occasionale o meno).
In altri casi ancora, come ad esempio per i Camerieri, venendo a mancare l’autonomia nell’esecuzione delle prestazioni, si dovrà utilizzare il contratto di prestazione occasionale subordinato, tramite pagamento con i Voucher.

Pertanto non esiste un unico tipo di inquadramento, ma bisognerà valutare per ogni singolo evento quale sia il corretto inquadramento da adottare.
Di seguito riportiamo un Articolo tratto da FISCOMANIA:

Svolgere l’attività di hostess o promoter significa svolgere un’attività professionale, ovvero un’arte o professione individuale. Questo significa che esercitare l’attività di Hostess o Promoter significa essere a tutti gli effetti un esercente attività di lavoro autonomo. Da un punto di vista fiscale, è necessario distinguere chi esercita l’attività professionale di lavoro autonomo in modo abituale e continuativo, da chi, invece, esercita l’attività soltanto in modo “occasionale”. Questa differenziazione è fondamentale, come vedremo di seguito, per applicare correttamente la normativa fiscale.

Hostess e promoter: attività occasionale
L’attività di hostess e promoter viene effettuata solitamente, attraverso l’intermediazione di agenzia di comunicazione, che pagano direttamente i ragazzi che offrono la propria disponibilità per effettuare questa attività. Le varie Agenzie tendono ad utilizzare la formula delle c.d. “prestazioni occasionali“, per regolare il pagamento delle attività di hostess e promoter svolte dai ragazzi. Questa metodologia è legata al fatto che l’attività svolta sia meramente “occasionale“, altrimenti non potrebbe essere utilizzata.
L’unica disciplina che da un punto di vista civilistico disciplina le attività svolte in maniera occasionale è quella di cui all’articolo 2222 del codice civile (riguardante il contratto d’opera).

Occasionalità della prestazione
Si può definire lavoratore che effettua una prestazione occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale. Quando l’attività di hostess o promoter è effettuata in modo non continuativo nel tempo è possibile utilizzare la Prestazione Occasionale per regolare il compenso tra agenzia e hostess.
La prestazione occasionale è una disciplina fiscale volta a regolare attività non svolte in maniera continuativa nel tempo, quindi saltuarie. Per stabilire quando un’attività è occasionale bisogna fare riferimento a quante volte nell’anno si è effettuata l’attività.
Se l’attività si è svolta per una o due volte all’anno la Prestazione Occasionale può trovare concreta applicazione, ma se, ad esempio, si è svolta l’attività per vari giorni nell’anno (sia nei confronti di una singola Agenzia che di Agenzie diverse), è necessario operare professionalmente con partita Iva.

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